Art. 5.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, è inserito il seguente:

      «2-bis. Per "suolo coperto da costruzione di non facile sgombero" di cui al comma 2, si intende la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati».